Detrazioni edilizie con ulteriore cessione del credito a favore dei soggetti appartenenti a gruppi bancari
In tema di detrazioni “edilizie”, le cessioni del credito successive alla prima ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020 potranno essere effettuate anche nei confronti di SGR, SIM, SICAV e SICAF, a condizione che le stesse facciano parte di un gruppo bancario. È questo il principale chiarimento fornito nell’ambito dell’interrogazione parlamentare n. 5-07901 del 20 aprile 2022.
Si ricorda che in base alla formulazione dell’art. art. 121 comma 1 del DL 34/2020 gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che hanno acquisito un credito dal beneficiario della detrazione “edilizia” (o dal fornitore che ha effettuato gli interventi) possono a loro volta cederlo (entro un limite massimo di due ulteriori cessioni):
- a banche e altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del DLgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto DLgs. 385/93;
- ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice di cui al DLgs. 209/2005.
In proposito, è stato osservato come, nell’ambito di un gruppo bancario possano essere ricompresi anche soggetti quali SGR, SIM, SICAV e SICAF. Di conseguenza, risulterà possibile effettuare le “ulteriori cessioni” dei crediti derivanti dalle detrazioni “edilizie” (ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020) anche nei confronti di tali società, sempre che le stesse facciano parte di un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto DLgs. 385/93.
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