L’amministratore «ripara» la bancarotta solo imputando le somme a precedenti distrazioni
La Cassazione, nella sentenza n. 15264/2022, ricorda come la c.d. bancarotta “riparata” si configuri, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione.
In ambito societario, quindi, presupposto necessario per l’applicabilità di tale istituto è che le somme versate dall’amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato da indebiti prelievi, non rilevando i versamenti fatti dall’amministratore ad altro titolo.
Non è riconosciuta, peraltro, alcuna valenza in termini restitutori a versamenti effettuati dall’amministratore per causali non specificate, in quanto somme derivanti dal conto corrente personale dall’amministratore.
Essendo, infatti, l’amministratore protagonista della gestione sociale, proprio in relazione alla funzione dallo stesso svolta, possono essere consueti versamenti nel conto corrente bancario intestato alla società. Di conseguenza, a fronte di una pluralità di versamenti effettuati nel conto corrente sociale, è onere dell’amministratore stesso che si fosse reso precedentemente responsabile di atti di distrazione provare l’esatta corrispondenza dei versamenti dallo stesso compiuti con gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e, dunque, la loro natura di atti di segno contrario.
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