Esenzione IMU per coniugi residenti in Comuni diversi valida solo dal 2022
In risposta all’interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n. 5-07902, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito all’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.
Richiamando quanto già chiarito durante Telefisco 2022, è stata anzitutto precisata la portata applicativa dell’art. 5-decies del DL 146/2021, che ha modificato l’art. 1 comma 741 della L. 160/2019 (vigente dal 1° gennaio 2020), riconoscendo la facoltà di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i familiari del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.
Il MEF ha ribadito che l’art. 5-decies del DL 146/2021 non è una norma di interpretazione autentica con portata retroattiva, ma trova applicazione solo a partire dal periodo d’imposta 2022.
Ciò precisato, è stata inoltre richiamata la questione di legittimità costituzionale sul previgente art. 13 comma 2 del DL 201/2011, che la Consulta ha sollevato avanti a sé per contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, ritenendo che il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare, potrebbe costituire ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica e dimora abituale in un immobile diverso (si veda il comunicato stampa del 24 marzo 2022 e l’ordinanza di “autorimessione” del 13 aprile 2022 n. 94).
Perciò, conclude il Ministero, per i precedenti periodi d’imposta i Comuni dovrebbero adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’IMU per disconoscimento dell’esenzione in esame nei confronti dei coniugi residenti e dimoranti in immobili differenti, tenuto conto che la declaratoria di illegittimità costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero.
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