Niente ritenute sul TFM dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese
Con la risposta a interpello 21 aprile 2022 n. 204, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di liquidazione del trattamento di fine mandato a seguito di una polizza assicurativa stipulata dalla società a favore del socio/procuratore, indicato quale beneficiario della polizza, il liquidatore non deve versare le ritenute fiscali per conto della società qualora tali somme siano erogate dall’assicurazione dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
La questione era stata posta dal liquidatore della società in considerazione della responsabilità prevista dall’art. 36 del DPR 602/73 a carico dei liquidatori per le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori per il soddisfacimento dei crediti tributari. 
Con specifico riferimento alle somme erogate dall’assicurazione nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrata ha inoltre precisato che il beneficiario deve indicare tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR per la tassazione separata, tali somme dovranno essere indicate nel quadro RM, nella sezione “Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d’acconto”, provvedendo al versamento dell’acconto del 20%.
Ove non ricorrano i requisiti per la tassazione separata, le suddette somme dovranno invece essere indicate, a seconda della tipologia di rapporto di lavoro, nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati o in quello relativo ai redditi di lavoro autonomo, concorrendo alla formazione del reddito complessivo del contribuente, assoggettato alla tassazione ordinaria per scaglioni.
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