Licenziamento disciplinare con reintegro anche per fatti non contemplati dal contratto collettivo
Con la sentenza n. 12745 depositata ieri, 21 aprile 2022, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi con riguardo all’applicazione della tutela reintegratoria nel caso in cui il fatto rientri tra le condotte punibili con la sanzione conservativa secondo le previsioni del contratto collettivo, ribadendo il nuovo orientamento sancito con la sentenza n. 11665/2022 dello scorso 11 aprile (si veda “Sempre più ampie le ipotesi di reintegrazione per i licenziamenti disciplinari” del 12 aprile 2022).
In sostanza, la Corte di Cassazione – confermando quanto deciso con la sentenza n. 11665/2022 – afferma la possibilità del reintegro anche nelle ipotesi in cui il fatto contestato non sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanziona conservativa, ma anche quando sia possibile ricondurre tale fatto ad una previsione collettiva di carattere generale attraverso un’operazione interpretativa del giudice.
Secondo la Corte, è infatti consentito al giudice, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della L. 300/70 (come modificata dalla L. 92/2012), “la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”.
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