Cumulo accessibile anche ai pensionati delle organizzazioni internazionali
Con la circ. n. 50/2022 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’art. 18 della L. 115/2015.
Superando quanto già affermato con la risalente circ. n. 71/2017, l’Istituto previdenziale ha precisato che al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 del TFUE, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del DLgs. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla L. 228/2012, la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in argomento.
A tale posizione, l’INPS è giunto anche alla luce del chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in merito alla totalizzazione di cui al DLgs. 42/2006, in base al quale, avendo l’art. 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Per l’INPS, pertanto, non vi è ragione per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
L’Istituto considera quindi superate le indicazioni della circ. n. 71/2017, nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’art. 18 della L. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali.
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