Con la transazione fiscale cessa la materia del contendere
L’inadempimento del contribuente riespande il potere impositivo
Con ordinanza n. 13090, depositata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la transazione fiscale ex art. 182-ter del RD 267/42, omologata dal Tribunale competente, determina la cessazione della materia del contendere del giudizio pendente. L’intervenuto accordo negoziale rende altresì inefficaci l’eventuale sentenza impugnata e l’avviso di accertamento originario.
Solo quando la transazione fiscale venga meno in ragione dell’inadempimento del contribuente e della risoluzione del concordato preventivo, il potere impositivo erariale potrà nuovamente esplicarsi nei confronti del debitore.
La pronuncia in esame, in particolare, si innesta sulla questione se i principi del consolidamento del debito tributario e della cessazione della materia del contendere
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