Difficile configurare la particolare tenuità per le omesse ritenute previdenziali
La Cassazione ha riepilogato alcuni tratti della fattispecie ed esaminato la praticabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
La Cassazione, nella sentenza n. 18515/2022, ricapitola alcuni tratti essenziali della fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 convertito).
Tale reato, precisa in primo luogo la Suprema Corte, si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi. Luogo da identificarsi nella sede dell’istituto previdenziale ove l’impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell’impresa; ciò in applicazione dell’art. 1182 comma 2 c.c., ai sensi del quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Presupposto necessario del reato è l’avvenuta corresponsione ...
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