ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Revocatoria fallimentare a tutela dei creditori

Per la sussistenza dell’elemento oggettivo rileva il momento in cui l’atto è compiuto

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 1 luglio 2022

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione 11 maggio 2022 n. 15059 ha ripercorso i tratti principali dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 66 del RD 267/42, rispetto alla revocatoria ordinaria in sede civile.

Tra le diverse peculiarità si ravvisano: la competenza del tribunale fallimentare, in forza del comma 2 dell’art. 66, che integra l’art. 24 del RD 267/42, trattandosi di azione che non deriva dal fallimento, ma preesistente allo stesso; la legittimazione attiva del curatore e l’attribuzione dei risultati dell’azione a vantaggio di tutti i creditori; la legittimazione passiva del terzo e non anche del fallito, così come, invece, accade nella revocatoria civile (Cass. n. 36033/2021).

In ordine agli effetti, mentre il terzo revocato in sede civile, che abbia ragioni ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU