Revocatoria fallimentare a tutela dei creditori
Per la sussistenza dell’elemento oggettivo rileva il momento in cui l’atto è compiuto
La Corte di Cassazione 11 maggio 2022 n. 15059 ha ripercorso i tratti principali dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 66 del RD 267/42, rispetto alla revocatoria ordinaria in sede civile.
Tra le diverse peculiarità si ravvisano: la competenza del tribunale fallimentare, in forza del comma 2 dell’art. 66, che integra l’art. 24 del RD 267/42, trattandosi di azione che non deriva dal fallimento, ma preesistente allo stesso; la legittimazione attiva del curatore e l’attribuzione dei risultati dell’azione a vantaggio di tutti i creditori; la legittimazione passiva del terzo e non anche del fallito, così come, invece, accade nella revocatoria civile (Cass. n. 36033/2021).
In ordine agli effetti, mentre il terzo revocato in sede civile, che abbia ragioni ...
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