Per l’esercizio delle revocatorie limiti temporali dubbi
Gli attuali termini di decadenza divengono parzialmente di prescrizione con il Codice della crisi
Nell’originaria versione del RD 267/42 nulla si disponeva in tema di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare. L’opinione unanime era che l’azione si prescrivesse in cinque anni, mutuando tale termine dall’applicazione analogica dell’art. 2903 c.c. in tema di revocatoria ordinaria (“l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto”) e che – per la revocatoria fallimentare – tale termine iniziasse a decorrere dalla data della sentenza di apertura della procedura concorsuale.
Con la riforma del 2005-2007, è stato introdotto nel RD 267/42 l’art. 69-bis, titolato “Decadenza dall’azione e computo dei termini”, che recita: “le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione ...
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