Comparabilità necessaria nella ricostruzione dei prezzi di trasferimento
In materia di prezzi di trasferimento ex art. 110 comma 7 del TUIR, affinché l’applicazione del metodo del margine netto della transazione (c.d. “TNMM”) sia affidabile, occorre condurre un’analisi di comparabilità che passa attraverso due momenti:
- la scelta della parte testata;
- l’identificazione delle società comparabili, operando un “confronto” tra queste e la parte testata affinché siano soddisfatti i cinque fattori di comparabilità elaborati nelle Linee Guida OCSE e recepite dal DM 14 maggio 2018 (caratteristiche dei beni e dei servizi; analisi funzionale; termini contrattuali sottostanti la transazione infragruppo; strategie di business e condizioni economiche).
Si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione, nella giornata di ieri, con la sentenza n. 15668, depositata ieri, rinviando al giudice di seconde cure per non aver verificato i rilievi evidenziati dal contribuente, ed accettando la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale il metodo scelto era l’unico utilizzabile, a causa della mancata collaborazione del contribuente nel fornire i prezzi di compravendita applicati.
Il contribuente aveva invece ritenuto che le società utilizzate come comparables dall’Amministrazione finanziaria non possedevano i requisiti relativi all’attività d’impresa svolta né quelli di indipendenza (uno dei soggetti era controllato al 65% da un’altra società). Alcune di esse avevano un codice attività diverso dalla società accertata e l’unica con caratteristiche economico-imprenditoriali simili aveva ritratto un margine negativo.
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