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Ravvedimento inibito anche per la dichiarazione infedele IRAP 2007

/ REDAZIONE

Martedì, 17 maggio 2022

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Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 106/2005, “in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15490 depositata ieri, ha sancito che l’inibizione del ravvedimento operoso, contemplata dall’art. 1 comma 3 riportato, trova applicazione sia per gli omessi versamenti in senso stretto che per gli omessi versamenti derivanti da una dichiarazione infedele, fattispecie peraltro più grave.

Nel caso di specie, dopo aver versato quanto dichiarato, il contribuente “con dichiarazione integrativa, ha esposto una plusvalenza rilevante ai fini IRAP in precedenza omessa, rettificando quindi l’importo dell’imposta dovuta e versandola” con ravvedimento operoso.

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