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NOTIZIE IN BREVE

Irrilevante ai fini IVA il trasferimento di personale nell’ambito dello stesso soggetto giuridico

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 giugno 2022

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Nella risposta a interpello n. 318 del 31 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma l’irrilevanza IVA del trasferimento di funzioni e di personale effettuati dalla casa madre estera e da una sua stabile organizzazione in un diverso Stato estero a favore di una stabile organizzazione italiana, qualora l’operazione, per come strutturata, non determini alcuna successione legale nei contratti in essere con la clientela e i fornitori e si traduca, di fatto, nella rinegoziazione dei contratti di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione dei contratti di lavoro presso la sede originaria.

Nel caso in esame, è prospettata la riorganizzazione di un gruppo societario attraverso il trasferimento di un numero significativo di operatori dotati di un elevato livello di professionalità e specifiche competenze (“know-how”), nonché di autonomia funzionale allo svolgimento di un’attività produttiva unitaria, a prescindere dalle strutture territoriali di collocamento.

Tenuto conto dei chiarimenti resi dalla prassi amministrativa (C.M. n. 320/97) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n 5087/2014) a proposito della nozione di azienda di cui all’art. 2555 c.c., l’Agenzia delle Entrate precisa che la verifica degli elementi costitutivi di una cessione di azienda o ramo d’azienda va effettuata con riferimento all’oggetto del trasferimento complessivamente considerato e, al contempo, deve essere altresì verificato se esso “determini il mutamento della titolarità dell’azienda, attraverso un fenomeno traslativo in senso ampio”.

Alla luce di ciò, rilevandosi che, nella specie, l’operazione si sostanzia nella centralizzazione di un’attività nell’ambito di uno stesso soggetto giuridico e, pertanto, nella stipula con il medesimo datore di un nuovo contratto di lavoro per il personale presso la sede di destinazione, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti applicativi dell’IVA e superflua ogni valutazione in ordine alla qualificazione del trasferimento alla stregua di ramo d’azienda. La conclusione riguarda sia il caso di stipula di un contratto temporaneo di “secondment” sia quello di un nuovo contratto definitivo.

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