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Chi restituisce il profitto del reato ha diritto anche ai frutti dei beni confiscati per equivalente

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 giugno 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 23417, depositata ieri, ha stabilito che colui il quale, in esito ad una condanna definitiva per un reato tributario, abbia subito la confisca di beni immobili, come misura equivalente rispetto all’ablazione della somma di denaro costituente il profitto diretto, attraverso la restituzione di tale somma ha diritto ad ottenere la restituzione non solo dei beni immobili, ma anche dei frutti maturati (canoni di locazione) dal momento del sequestro, con affidamento della gestione ad un amministratore giudiziario.

Il profitto del reato tributario, infatti, è costituito da una somma di denaro che può essere oggetto (nella confisca diretta) o misura (nella confisca per equivalente) dell’ablazione. In ogni caso, l’ablazione può ricadere esclusivamente su un importo corrispondente al profitto del reato. Tanto è vero che, ove la confisca per equivalente dovesse essere disposta su un immobile di valore superiore, occorre procedere alla vendita del bene per poi trasferire all’Erario solo l’importo corrispondente al profitto del reato, restituendo la parte restante all’avente diritto.

Ed allora, il soggetto che restituisce una somma di denaro corrispondente al profitto del reato tributario ha diritto alla restituzione non solo dei beni immobili confiscati, ma anche dei frutti nel frattempo maturati, seppure decurtati delle spese di gestione e manutenzione dei beni medesimi.

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