Fallimento in pendenza di reclamo al diniego di omologazione
Possibile la dichiarazione nelle fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato
Il tema del rapporto, in sede di reclamo avanti la Corte di Appello (ex artt. 18 e 183 del RD 267/42), tra il decreto che definisce (in positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo e la sentenza di fallimento del debitore pronunciata nel corso del reclamo, è stato oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità.
Sul tema, la Cassazione a Sezioni Unite n. 1521/2013 ha affermato che, in ragione dell’art. 160 del RD 267/42, non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato e fallimento si atteggia come fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del fallimento)
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