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IL CASO DEL GIORNO

Fallimento in pendenza di reclamo al diniego di omologazione

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 5 luglio 2022

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Il tema del rapporto, in sede di reclamo avanti la Corte di Appello (ex artt. 18 e 183 del RD 267/42), tra il decreto che definisce (in positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo e la sentenza di fallimento del debitore pronunciata nel corso del reclamo, è stato oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità.

Sul tema, la Cassazione a Sezioni Unite n. 1521/2013 ha affermato che, in ragione dell’art. 160 del RD 267/42, non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato e fallimento si atteggia come fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del fallimento)

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