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Ridenominati i codici per l’uso in compensazione dei crediti per l’acquisto di veicoli non inquinanti

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 giugno 2022

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Con la ris. n. 30 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti.

Con la ris. n. 82/2019 sono stati istituiti i codici tributo “6903” e “6904” per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti previsti dall’art. 1 commi 1031 e 1057 della L. 145/2018, in relazione all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, rispettivamente, di categoria M1 e da L1e a L7e elettrici o ibridi. Il codice “6903” è stato poi ridenominato con la ris. n. 61/2021, per consentire l’uso in compensazione del credito di cui all’art. 1 comma 657 della L. 178/2020, con riferimento all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria N1 e M1 speciali.

Il DPCM 6 aprile 2022, emanato ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DL 17/2022 convertito, ha poi stabilito incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. L’art. 2 comma 1 del DPCM ha disciplinato incentivi per i veicoli delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici. Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo recuperano quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

Per consentire la compensazione per l’acquisto di veicoli da L1e a L7e non elettrici e N2 elettrici, la ris. n. 30/2022 ha quindi, come anticipato, ridenominato i codici tributo:
- “6903”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022”;
- “6904”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022”.
Nel modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia precisa che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. L’ammontare complessivo può essere consultato dai beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

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