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Per la responsabilità del «prestanome» resta da accertare la non completa estraneità

/ REDAZIONE

Sabato, 25 giugno 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 24398 depositata ieri, ha ricordato che nei reati tributari (nella specie si trattava dell’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000), l’amministratore di diritto mero “prestanome” accettando la carica accetta anche i rischi connessi a essa, potendo risponderne, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, anche a titolo di dolo eventuale (cfr. Cass. n. 42897/2018).

Peraltro, dal momento che, comunque, non risponde dei delitti in materia di dichiarazioni se privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (cfr. Cass. n. 47110/2013), resta pur sempre necessario che l’accertamento giudiziario vada oltre il mero dato formale, per verificare se la posizione sia connotata o meno da completa estraneità e impossibilità di incidere rispetto alla gestione societaria.

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