Per la responsabilità del «prestanome» resta da accertare la non completa estraneità
La Cassazione, nella sentenza n. 24398 depositata ieri, ha ricordato che nei reati tributari (nella specie si trattava dell’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000), l’amministratore di diritto mero “prestanome” accettando la carica accetta anche i rischi connessi a essa, potendo risponderne, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, anche a titolo di dolo eventuale (cfr. Cass. n. 42897/2018).
Peraltro, dal momento che, comunque, non risponde dei delitti in materia di dichiarazioni se privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (cfr. Cass. n. 47110/2013), resta pur sempre necessario che l’accertamento giudiziario vada oltre il mero dato formale, per verificare se la posizione sia connotata o meno da completa estraneità e impossibilità di incidere rispetto alla gestione societaria.
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