Se il credito d’imposta da interventi edilizi viene usato non si può ripristinare l’ammontare originario
Una volta che il credito d’imposta derivante dall’effettuazione di interventi “edilizi” viene utilizzato, anche parzialmente, in compensazione da parte del cessionario/fornitore non è più possibile ripristinare l’ammontare originario del credito.
Queste le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 1° luglio 2022 n. 358.
Nel caso di specie portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale spettante in relazione all’effettuazioni di interventi “edilizi”, il contribuente ha optato per la cessione della detrazione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Il cessionario/fornitore ha iniziato ad utilizzare parzialmente in compensazione detto credito d’imposta.
Per via del fatto che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati dal cessionario/fornitore al fine di cedere il credito residuo si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se sia possibile ripristinare l’ammontare del credito originario tramite il riversamento all’Erario della somma già utilizzata in compensazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbe “consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto”, mentre non è possibile ripristinare l’ammontare originario del credito d’imposta per un “ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità”.
Peraltro, come evidenziato dall’Agenzia, “la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari” (al caso di specie non risulta applicabile la disposizione contenuta nel comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 che vieta le cessioni parziali successive alla prima comunicazione di opzione, in quanto il divieto di cessioni parziali riguarda le sole comunicazioni presentate dall’1° maggio 2022 e non quelle presentate in una data anteriore).
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