Le Sezioni Unite inciampano sulle sanzioni da inesistenza in reverse charge
Se non c’è partecipazione alla frode non devono proprio esserci sanzioni
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20 luglio 2022 n. 22727), dirimendo un contrasto di giurisprudenza, hanno sancito che il mite regime sanzionatorio dell’art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97 opera solo quando si tratti di operazioni inesistenti e, nel contempo, esenti, non imponibili o escluse da imposta.
Invece, nell’inesistenza in reverse charge, i principi comunitari unitamente all’esigenza di prevenire le frodi impongono di affermare che si verifichi sia il recupero della detrazione, sia la più grave sanzione proporzionale dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97.
Due punti della sentenza destano tuttavia molte perplessità sul piano squisitamente tecnico.
In primo luogo, se c’è inesistenza in reverse charge è negata la detrazione e sin qui nulla quaestio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41