Amministratore indagato per contrabbando escluso dal processo «231»
Il divieto di rappresentanza processuale da parte del legale rappresentante indagato nel reato presupposto è assoluto e non ammette deroghe
Nel corso di uno dei primi procedimenti “231” in materia di contrabbando doganale, con la sentenza n. 28963 depositata ieri la Corte di Cassazione si è soffermata sul divieto di rappresentanza in processo degli amministratori indagati.
L’art. 39 del DLgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che la persona giuridica partecipa con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
Tale divieto si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero
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