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Sabato, 23 settembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Indennizzo per il rilascio coattivo delle frequenze TV imponibile come sopravvenienza attiva

/ REDAZIONE

Sabato, 13 agosto 2022

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Con risposta n. 427 di ieri, 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato come contributo in conto capitale, imponibile ex art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR, l’indennizzo previsto dall’art. 1 comma 1039 lett. b) della L. 27 dicembre 2017 n. 205 a favore degli operatori di rete radiotelevisiva, obbligati a rilasciare le frequenze inerenti al servizio televisivo digitale terrestre, oggetto di diritto d’uso.

L’Agenzia ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale lo stesso è assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative; in particolare, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento (cfr., in giurisprudenza, Cass. nn. 7950/2019 e 33051/2019).

Ciò premesso, la qualifica quale contributo in conto capitale discende dalla considerazione che, dall’esame della disciplina regolativa del rilascio delle frequenze (DM 27 novembre 2020), emerge che:
- il contributo è erogato per finalità che esulano dall’acquisto di beni ammortizzabili o dal sostenimento di costi dell’esercizio, essendo l’indennizzo erogato a fronte della coattiva cessazione del diritto d’uso delle frequenze;
- la sovvenzione è quantificata in base a elementi presuntivi (numero di impianti legittimamente esercitati, nonché il numero di abitanti residenti nelle Province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce).

Inoltre, nel contesto delle misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali, l’art. 11-bis del DL 21 giugno 2013 n. 69 disponeva che le somme erogate a titolo di compensazione per il volontario rilascio delle frequenze a carico delle emittenti televisive locali fossero da qualificare come “contributi in conto capitale”.

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