Per il reato di autoriciclaggio basta l’utilizzo dell’azienda distratta
La fattispecie, inoltre, è integrata anche se non è ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 22143/2022, si sofferma su alcuni interessanti profili delle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 e 223 del RD 267/42) e di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.).
Si precisa, innanzitutto, che, ove la cessione dell’azienda distratta non si esaurisca nel mero trasferimento dei beni della società (bene statico), bensì comporti anche l’impiego di essi nelle attività economico-imprenditoriali della cessionaria, è integrata, oltre alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche quella di autoriciclaggio.
Sul tema viene richiamata la Cassazione n. 37503/2019. Questa decisione, infatti, ha precisato come lo scopo che ha inteso perseguire il legislatore con l’inserimento della fattispecie di autoriciclaggio ...
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