Non è esente IVA il servizio di «autoanalisi» in farmacia per consigli nutrizionali
Nella risposta a interpello n. 466 del 21 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma che il servizio reso da una farmacia nell’ambito di un programma di “autoanalisi”, svolto in partnership con un laboratorio e finalizzato a fornire consigli nutrizionali, non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72 per difetto del requisito oggettivo. Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento ai rapporti tra la farmacia e il laboratorio.
Nel caso in esame, la farmacia fornisce ai clienti il kit per la raccolta di campione ematico e buccale e fa da tramite con il laboratorio che lo elabora; in base ai risultati, viene prodotto un referto con consigli nutrizionali, firmato dal responsabile di laboratorio e dal medico.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che l’esenzione ex art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72 è limitata “alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone”. La Corte la Giustizia Ue ha chiarito che tali prestazioni “devono avere uno scopo terapeutico”, e possono essere rivolte anche a persone che non soffrono di alcuna patologia (cause C-307/01 e C-212/01). Tuttavia, la stessa Corte ha rilevato che il servizio di monitoraggio nutrizionale fornito negli stabilimenti sportivi, pur avendo in linea di principio una finalità sanitaria, non presenta scopo terapeutico, qualora non sia fornito “a fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute” (causa C-581/19).
In merito al profilo soggettivo dell’esenzione, viene ribadito che “la prestazione medica o paramedica può essere esente dall’IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza”, con esclusione, quindi, delle prestazioni “eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia” (cfr. circ. n. 4/2005).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che, nel caso in esame, sia il servizio offerto dalla farmacia al cliente finale, sia quello reso dal laboratorio a quest’ultima, debbano essere assoggettati a IVA con l’aliquota ordinaria.