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Sabato, 23 settembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Massimale per la contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a 120 euro

/ REDAZIONE

Sabato, 24 settembre 2022

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Con il messaggio n. 3473 di ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative a seguito delle novità apportate dall’art. 10 comma 1 della L. 106/2022, legge che delega il Governo a intervenire con appositi decreti legislativi riordinando la normativa relativa al lavoro nello spettacolo (si veda “Riordino del lavoro nello spettacolo partendo dalle sue specificità” del 20 agosto 2022).
In particolare, la norma in esame ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’innalzamento da 100 euro a 120 euro del massimale di retribuzione giornaliero previsto dall’art. 6 comma 15 del DL 536/87, relativo ai contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e dell’indennità economica di maternità.
Tale massimale trova applicazione in favore degli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (vale a dire i lavoratori di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97).

Sul punto, l’INPS precisa che i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i suddetti lavoratori, sono tenuti ad adeguarsi al nuovo valore del massimale giornaliero a decorrere dal periodo di competenza ottobre 2022.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare i codici causale già in uso “E775” e “E776” nelle denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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