Flessibilità del congedo di maternità con documentazione solo al datore di lavoro
Non sarà necessario trasmettere all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro
Con la circolare n. 106 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni con riguardo alla fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, di cui agli artt. 20 e 16 comma 1.1. del DLgs. 151/2001, chiarendo che viene meno l’obbligo di produrre all’Istituto medesimo la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Resta invece fermo l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Nel dettaglio, il citato art. 20, che disciplina la flessibilità del congedo in esame, ...