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Domenica, 3 dicembre 2023

LAVORO & PREVIDENZA

Flessibilità del congedo di maternità con documentazione solo al datore di lavoro

Non sarà necessario trasmettere all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro

/ Elisa TOMBARI

Venerdì, 30 settembre 2022

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Con la circolare n. 106 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni con riguardo alla fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, di cui agli artt. 20 e 16 comma 1.1. del DLgs. 151/2001, chiarendo che viene meno l’obbligo di produrre all’Istituto medesimo la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Resta invece fermo l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Nel dettaglio, il citato art. 20, che disciplina la flessibilità del congedo in esame, ...

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