Bancarotta impropria con indebita variazione del criterio di valutazione
Si concretizza un artificio teso a occultare la reale situazione della società e a proseguire l’attività
La sentenza n. 36012/2022 della Cassazione fornisce interessanti precisazioni sulla fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociale, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42.
Si ribadisce, innanzitutto, come il nesso causale tra la falsa attestazione e il dissesto sia ravvisabile non solo in presenza di condotte che incidano direttamente sulla consistenza patrimoniale della società fallita, ma anche quando la falsa rappresentazione abbia come risultato quello di “oscurare” l’esistenza di consistenti perdite nell’attività patrimoniale, permettendo, in assenza dei necessari interventi di ricapitalizzazione, l’illecita prosecuzione dell’attività dell’impresa e l’accumulo di ulteriori perdite (cfr. Cass. n. 42272/2014); ciò anche ove
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