Deroga temporanea per la presentazione del piano di risanamento
Necessario definire il perimetro delle attività che l’esperto può e deve compiere
Il piano di risanamento non deve necessariamente precedere l’avvio della composizione negoziata, potendo essere elaborato in itinere, avvalendosi anche delle trattative con le parti interessate condotte con l’ausilio dell’esperto.
La sua redazione, infatti, è un processo che appare compatibile con il percorso che il debitore ha intrapreso: questo, infatti, è finalizzato alla ricerca di un modello per il superamento della crisi, elaborato in modo da tener conto delle condizioni di squilibrio e delle contingenti turbolenze macroeconomiche (ad esempio, la crisi energetica, l’inflazione, il rischio geopolitico e di conflitti bellici), attraverso un confronto dialettico e continuo con le parti interessate.
Ne consegue, quindi, che l’assenza iniziale del piano non è sufficiente ...
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