La durata irrazionale della società è equiparata al tempo indeterminato
Un termine elusivo potrebbe legittimare il recesso nonostante le restrizioni della Cassazione
Ai sensi degli artt. 2437 comma 3 e 2473 comma 2 c.c., se la società di capitali (non quotata) è costituita a tempo indeterminato qualsiasi socio può recedere in ogni momento. Tale diritto deve essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto, tuttavia, può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore, purché non superiore a un anno.
Secondo una ricostruzione che ha preso piede soprattutto nella giurisprudenza di merito, tale previsione sarebbe da ricollegare anche all’ipotesi di una durata della società che ecceda la vita media di un essere umano (cfr., tra le altre, Trib. Roma n. 21224/2015, Trib. Bologna 14 novembre 2013, Trib. Roma 19 maggio 2009 ed App. Milano 21 aprile 2007).
Inizialmente, la Suprema Corte ha sostanzialmente avallato tale equiparazione, ...
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