Responsabilità 231 solo formalmente amministrativa
L’opzione della persona fisica per il patteggiamento è un presupposto per l’accesso dell’ente a tale rito, ma non condizione indefettibile
Si sta facendo strada in giurisprudenza il principio secondo cui la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente (c.d. patteggiamento), ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 231/2001, non comporta la condanna dell’ente medesimo al pagamento delle spese processuali.
Tale principio viene confermato dalla sentenza n. 40563 della Cassazione, depositata ieri, che pone l’accento sui presupposti del patteggiamento nel “sistema 231”, nonché sui rapporti tra persone fisiche e persone giuridiche.
L’art. 63 del DLgs. 231/2001 stabilisce al comma 1 che “l’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’art. 444 c.p.p., ...