Contrassegno per prodotti con nicotina diversi dai tabacchi con codice tributo ad hoc
Con la risoluzione n. 63, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione di cui all’art. 62-quater.1 comma 10 del DLgs. 504/1995.
La norma, inserita dall’art. 3-novies comma 2 del DL 228/2021, prevede che, dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sia legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
Per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura di tali contrassegni, l’Agenzia delle Entrate ha dunque istituito ieri il codice tributo “5481” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Nel modello F24 Accise, il codice è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Vanno indicati nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM” e infine nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
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