Nelle cooperative il parametro per gli sgravi contributivi sono i subordinati
Il 30% dei lavoratori della cooperativa deve riferirsi ai lavoratori subordinati e non a tutta la forza lavoro
Nelle società cooperative, ai fini della fruizione del beneficio contributivo di cui all’art. 4 comma 3 della L. 381/91, la condizione di cui al comma 2 della medesima norma deve considerarsi soddisfatta qualora le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscano almeno il 30% dei lavoratori subordinati della cooperativa e non di tutti coloro che risultino impiegati nella cooperativa stessa, anche con un rapporto di lavoro parasubordinato.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33130 depositata ieri, 10 novembre 2022.
Tale pronuncia ha così affrontato la questione relativa alla individuazione della base di calcolo per la determinazione della quota di cui all’art. 4 comma 2 della citata legge, ai sensi del quale le persone svantaggiate indicate al comma 1 di tale ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41