Invertito l’onere probatorio per i licenziamenti ritorsivi
Ciò vale in riferimento all’esercizio da parte del lavoratore dei diritti previsti dal decreto Trasparenza e dal DLgs. 152/97
Per quanto riguarda l’onere di provare il carattere ritorsivo del licenziamento la giurisprudenza, sino a oggi, è sempre stata nel senso di ritenere che è il lavoratore a dover dimostrare che l’intento ritorsivo da parte datoriale sia non solo sussistente, ma anche l’unico motivo illecito determinante la volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
Ciò non significa che il datore di lavoro non sia tenuto a provare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso: come ha chiaramente rilevato la Cassazione con la sentenza n. 23583/2019 il suddetto onere, da parte del datore di lavoro, deve in ogni caso essere assolto e solo nella misura in cui tale prova venga apparentemente fornita, il lavoratore, per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento
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