Non imponibilità IVA dei servizi resi all’Esercito italiano dal mandatario con rappresentanza
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 591 pubblicata ieri, 16 dicembre 2022 precisa il trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese da una società, in veste di “capogruppo mandataria”, nei confronti dell’Esercito italiano.
Il caso in esame riguarda un’Associazione temporanea di imprese (in breve, “ATI”) che stipula un accordo per l’approvvigionamento dei servizi di manutenzione dei veicoli in dotazione all’Esercito italiano (in breve, “EI”), conferendo mandato gratuito alla capogruppo per l’esecuzione e la fatturazione delle attività.
Richiamando la ris. 4 ottobre 2007 n. 280, l’Agenzia ricorda la non imponibilità IVA ex art. 72 comma 1 lett. b) del DPR 633/72 delle operazioni poste in essere nei confronti dell’Amministrazione della difesa qualora questa agisca per conto della NATO (c.d. profilo soggettivo); inoltre, tale regime spetta “quando le stesse operazioni sono necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali dei suddetti enti” (c.d. profilo oggettivo).
Alla luce di ciò, nella specie, viene osservato che se il rapporto tra la capogruppo e le altre società aderenti all’ATI è regolato da un mandato senza rappresentanza, le operazioni effettuate dalle suddette in subappalto non beneficiano del predetto regime di non imponibilità, perché non effettuate direttamente nei confronti della NATO. Viceversa, in ipotesi di mandato con rappresentanza, le stesse operazioni vanno fatturate, ai sensi dell’art. 72 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, in nome e per conto delle società partecipanti all’ATI da parte della capogruppo. Quest’ultima fatturerà, poi, agli aderenti all’ATI l’eventuale provvigione. Se, come nel caso specifico, il mandato è gratuito le somme incassate dall’EI saranno ripartite ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72, quali movimentazioni monetarie fuori campo IVA.
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