La procura alle liti inesistente non è «sanabile»
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 dicembre 2022 n. 37434, hanno statuito che l’inesistenza o l’assenza in atti della procura alle liti non può essere “sanata” ai sensi dell’art. 182 comma 2 c.p.c.
L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite si è reso necessario in considerazione dell’esistenza di due opposti orientamenti interpretativi della norma citata, che testualmente dispone che, quando il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Secondo un primo orientamento, il riferimento testuale al “rilascio” della procura alle liti deporrebbe nel senso di imporre al giudice l’assegnazione di un termine alle parti non solo quando la procura sia affetta da un vizio che ne determina la nullità, ma anche quando essa sia del tutto inesistente.
Un secondo, più restrittivo, orientamento ritiene invece che la norma citata, facendo riferimento alla sola nullità della procura e non anche alla sua assenza, consenta la “sanatoria” esclusivamente nel primo caso. Diversamente, non si spiegherebbe il disposto dell’art. 125 comma 2 c.p.c., a norma del quale all’assenza di procura alle liti può rimediarsi solo entro il termine di costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Le Sezioni Unite sposano tale ultimo indirizzo interpretativo, rilevando altresì come l’estensione della “sanatoria” al caso della procura inesistente si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con il principio di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente.
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