Nel registro la vendita di un immobile altrui non realizza un doppio trasferimento
Va tassata come una vendita soggetta a condizione, con l’imposta fissa fino all’avveramento della condizione
Nel caso di vendita di un immobile dichiaratamente altrui, seguita dall’acquisto del bene da parte del (promittente) venditore, non si realizzano due trasferimenti da assoggettare a imposta di registro proporzionale, ma un atto soggetto a condizione sospensiva, da assoggettare a imposta di registro fissa, fino all’avveramento della condizione (integrata dall’acquisto della titolarità del bene da parte del promittente venditore), quando può applicarsi l’imposta proporzionale.
Questo interessante principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza 6 dicembre 2022 n. 35891.
Nel caso di specie, le parti (A e B) avevano stipulato un atto di vendita avente a oggetto un bene “dichiaratamente altrui” (soggetto C). La promittente venditrice aveva, quindi, acquistato ...
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