Maggiori responsabilità a compenso «zero» per l’esperto nel concordato semplificato
Un accordo preventivo con l’imprenditore potrebbe essere l’unica opzione
Il tribunale competente a emettere il decreto in merito alla proposta di concordato semplificato non può provvedere sulla liquidazione del compenso avanzata dall’esperto a fronte del parere reso ai sensi dell’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019.
La ragione va rintracciata nell’assenza di una previsione normativa specifica che, da un lato, ne preveda la corresponsione e ne indichi i criteri e, dall’altro, che attribuisca tale potere al tribunale stesso.
Inoltre, va rilevato che l’esperto non è un ausiliario del giudice né da questi è nominato.
Pertanto, per la determinazione del compenso maturato per l’assolvimento della specifica attività, l’esperto deve rimettersi all’accordo sottoscritto con l’imprenditore ovvero, in mancanza, alla commissione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41