Maggiori responsabilità a compenso «zero» per l’esperto nel concordato semplificato
Un accordo preventivo con l’imprenditore potrebbe essere l’unica opzione
Il tribunale competente a emettere il decreto in merito alla proposta di concordato semplificato non può provvedere sulla liquidazione del compenso avanzata dall’esperto a fronte del parere reso ai sensi dell’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019.
La ragione va rintracciata nell’assenza di una previsione normativa specifica che, da un lato, ne preveda la corresponsione e ne indichi i criteri e, dall’altro, che attribuisca tale potere al tribunale stesso.
Inoltre, va rilevato che l’esperto non è un ausiliario del giudice né da questi è nominato.
Pertanto, per la determinazione del compenso maturato per l’assolvimento della specifica attività, l’esperto deve rimettersi all’accordo sottoscritto con l’imprenditore ovvero, in mancanza, alla commissione ...