Istanze per la risoluzione della crisi sotto normative intertemporali diverse
Necessaria la trattazione con un’unica disciplina fallimentare o del Codice della crisi
L’art. 390 del DLgs. 14/2019 regola la disciplina transitoria del Codice della crisi (CCII) disponendo che i ricorsi per il fallimento e, tra gli altri, i ricorsi per l’apertura del concordato depositati prima del 15 luglio 2022 siano definiti secondo il RD 267/42, che si applica anche alle procedure già aperte, nonché a quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande pendenti alla medesima data.
In tale contesto, il rapporto fra concordato preventivo e fallimento è la fattispecie che più di altre ha interessato la giurisprudenza di questi primi mesi.
Secondo il Tribunale di Catania 22 dicembre 2022, a tale riguardo occorre valorizzare la circostanza che detto rapporto vada ricostruito in termini non di pregiudizialità tecnica, ma di mero coordinamento, nel senso ...
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