Regime probatorio attenuato a carico del lavoratore in caso di discriminazione
È solo presuntivo l’onere in capo al lavoratore che lamenti una discriminazione fondata sul sesso
In materia di regime probatorio relativo ai comportamenti datoriali subiti dalle lavoratrici e dai lavoratori in ragione dello stato di gravidanza, di genitorialità e/o dei congedi parentali, ritenuti discriminatori ex art. 25 del DLgs. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), si sono registrati, negli ultimi anni, molteplici interventi da parte della giurisprudenza.
Occorre, innanzitutto, ricordare il procedimento speciale di cui all’art. 38 del DLgs. 198/2006, a fronte del quale, in caso di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al Codice delle pari opportunità o, comunque, di discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro, il lavoratore può proporre ricorso avanti al giudice
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