Termini lunghi per il fallimento della supersocietà di fatto
La conoscenza della cessazione dell’attività, salvo che il rapporto non sia esteriorizzato, coincide con l’accertamento giudiziale della relativa esistenza
La Cassazione, con l’ordinanza n. 4404, depositata ieri, torna sul tema della supersocietà di fatto (società di fatto o occulta tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), nel contesto, come sempre, dell’estensione del fallimento già dichiarato di una società regolare. In particolare, nella specie, al fallimento di una srl seguiva quello, in estensione, di una società di fatto – costituita dalla srl medesima, da un’altra srl e da una persona fisica (un notaio) – che perseguiva un progetto economico comune, sulla base della necessaria affectio societatis, concernente l’attività economica tesa al conseguimento di un finanziamento pubblico e all’incasso di un indennizzo assicurativo, in stretta correlazione con l’attività imprenditoriale
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