Fissati gli importi massimi dei trattamenti di CIG e disoccupazione
Con la circ. n. 14/2023, pubblicata ieri, l’INPS ha indicato gli importi massimi validi dal 1° gennaio 2023 dei principali ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro sia per disoccupazione involontaria.
Si tratta dei trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS e CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) e dell’indennità di disoccupazione agricola.
Tra questi, si segnala che per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS), CISOA e assegno di integrazione salariale del FIS, l’importo massimo mensile di cui all’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 è pari a 1.321,53 euro lordi (per un importo netto di 1.244,36 euro), mentre per il settore edile/lapideo l’importo sale a 1.585,84 euro lordi (1.493,23 euro l’importo netto).
Per quanto concerne invece le indennità di disoccupazione, gli importi massimi mensili sono pari a 1.470,99 euro per la NASpI, la DIS-COLL e l’ALAS, ovvero pari a 1.222,51 euro per la disoccupazione agricola.
Infine, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
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