L’interesse di dilazione e differimento per contributi omessi o pagati in ritardo aumenta ancora
Con la circ. n. 17/2023 di ieri, l’INPS rende nota un’ulteriore variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in seguito alla decisione del 2 febbraio 2023 della Banca centrale europea di innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento). Quest’ultimo, a decorrere dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.
La variazione incide sia sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili – che risulta pari al tasso del 9% annuo – sia sull’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, che andrà calcolato al tasso del 9% annuo. Non subiscono modifiche, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.
Sulle sanzioni, l’Istituto precisa che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura dell’8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) secondo periodo della L. 388/2000;
- la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell’8,50% annuo anche con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo art. 116.
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