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Per l’IVA di gruppo, i non residenti devono identificarsi entro la fine dell’anno precedente

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 febbraio 2023

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Con la risposta a interpello n. 209, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente esaminato le condizioni di accesso al regime di liquidazione IVA di gruppo da parte di una società non residente in Italia ma lì identificata ai fini IVA. In precedenza, sul tema, era stata fornita la risposta n. 544/2022 (si veda “Limitato l’accesso all’IVA di gruppo per i non residenti” del 4 novembre 2022).

L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, precisa che non è ostativo all’adozione del regime in parola il fatto che tutte le società che vi intendono partecipare siano residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea e non abbiano una sede stabile in Italia.
Sono, così, ripresi i chiarimenti della risoluzione n. 22/2005, in cui già si consentiva l’accesso alla disciplina dell’IVA di gruppo alle imprese residenti in un altro Paese membro (in ossequio ai principi di libertà di stabilimento previsti nei Trattati comunitari), anche qualora non vi partecipi alcuna società stabilita in Italia.

Inoltre, l’Agenzia ribadisce che, nell’ipotesi di una società non residente identificata direttamente ai fini IVA in Italia, è necessario che l’identificazione sussista a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione del regime IVA di gruppo. Non è necessario, invece, che l’identificazione ai fini IVA ricorra già a partire dal 1° luglio dell’anno antecedente l’ingresso nella procedura della liquidazione di gruppo.
Nel caso di specie, le società non stabilite in Italia si erano ivi identificate nel 2022 e possono aderire all’IVA di gruppo con effetti dal 1° gennaio 2023.

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