Per la territorialità dei servizi di prelievo non è sufficiente il codice BIN del bancomat
Non sono soggette a IVA in Italia le operazioni bancarie, finanziarie o assicurative, se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità (art. 7-septies del DPR 633/72). Per i prelievi da sportelli automatici, al fine della determinazione della territorialità dell’operazione, occorre conoscere lo Stato nel quale risiede l’utilizzatore della carta di credito o di debito.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 207, pubblicata ieri, ha affermato che il codice BIN (Bank Identification Number), associato alla suddetta carta, può costituire un elemento non idoneo a tale scopo.
L’Amministrazione finanziaria richiama la normativa europea (art. 23 del Regolamento Ue n. 282/2011), in base alla quale, quando una prestazione di servizi è imponibile nel luogo di stabilimento del destinatario, il prestatore determina tale luogo in base alle “informazioni fattuali” ottenute da quest’ultimo, “di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento”.
Nel caso di specie il BIN o IID (Issuer Identification Number) consente di identificare il soggetto – istituto di credito o finanziario – che ha emesso la carta di debito o di credito e, conseguentemente, lo Stato ove esso è stabilito. Detto Stato, tuttavia, non coincide necessariamente con quello in cui è residente e domiciliato l’utilizzatore della carta, considerato che a oggi la possibilità di acquisizione della stessa “non è limitata dall’obbligo di risiedere nello stesso Paese dove è stabilito l’emittente”.
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