Inesistenza o non spettanza del credito alle Sezioni Unite anche per le sanzioni
Con l’ordinanza interlocutoria n. 3784 di ieri, la Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla qualificazione dogmatica tra credito inesistente e credito non spettante.
Ciò rileva ai fini sanzionatori, visto che la compensazione del primo prevede una sanzione dal 100% al 200% mentre quella del secondo del 30% (art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97).
Si evidenzia che, con riferimento al termine per il recupero (anche in questo caso differente a seconda del fatto che si tratti di credito inesistente o non spettante), la questione è stata già sollevata dalla Cassazione 2 novembre 2022 n. 35536.
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