Riproposizione delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia in cerca di coperture
Nell’interrogazione parlamentare n. 5-00375, si chiede al Governo se non ritenga di reintrodurre agevolazioni per le imposte d’atto applicabili agli acquisti immobiliari, simili a quelle per la valorizzazione edilizia previste dall’art. 7 del DL 34/2019, spettanti per i trasferimenti operati entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, gli interroganti riterrebbero utile introdurre una misura del genere, tenendo conto dell’istituzione, ad opera della legge di bilancio 2023, del “Fondo per il contrasto al consumo del suolo” finalizzato a consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado urbano o peri-urbano.
Rilevano, infatti, che in questo contesto sarebbe coerente prevedere l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a favore delle imprese di costruzione e ristrutturazione, che acquistino interi fabbricati da demolire per poi ricostruirli e rivenderli.
Nel rispondere, la VI Commissione Finanze riprende i contenuti dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia di cui all’art. 7 del DL 34/2019, rilevando come essa implicasse non solo l’acquisto di interi fabbricati, bensì anche l’obbligo di edificazione in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, nonché la rivendita di una quota del 75% entro il termine di 10 anni.
Una misura simile dovrebbe, quindi, prevedere anche l’adempimento da parte dell’acquirente di obblighi simili a quelli individuati dall’art. 7 del DL 34/2019, da adempiere entro un termine da fissare. Tuttavia – conclude la Commissione – la previsione di una simile agevolazione determinerebbe minor gettito per l’erario e, quindi, necessiterebbe “reperire idonei messi di copertura finanziaria”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41