Rinuncia all’indennità di avviamento valida se inserita in una transazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4947 depositata ieri si è pronunciata sulla rinuncia all’indennità di avviamento (prevista all’art. 34 della L. 392/78) contenuta in un verbale di conciliazione che definiva un procedimento di convalida di licenza per finita locazione.
Si ricorda che l’indennità è dovuta al conduttore in caso di cessazione del rapporto di locazione ad uso non abitativo relativo agli immobili ad uso non abitativo, impiegati per lo svolgimento di attività che comportano contatto diretto con il pubblico, ed è pari a 18 mensilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la rinuncia è valida se negoziata successivamente alla conclusione del contratto, mentre è nulla se preventiva, per contrasto con l’art. 79 della L. 392/78; pertanto, se l’atto di conciliazione concluso nel caso di specie dalle parti può qualificarsi come transazione, questo costituisce la nuova regolamentazione del rapporto, successivo alla conclusione del contratto e la rinuncia in essa contenuta non è nulla.
Per definire la validità o meno della rinuncia, conclude la Cassazione, è centrale l’accertamento da parte del giudice di merito della natura transattiva o meno dell’accordo trasfuso nel verbale di conciliazione.
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