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Imprese di igiene ambientale con premio di risultato definito anche senza specifici accordi

/ REDAZIONE

Sabato, 18 febbraio 2023

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Con Accordo del 10 febbraio scorso, le Parti firmatarie del CCNL 10 luglio 2016 applicabile al personale dipendente delle imprese private esercenti servizi di igiene ambientale, hanno definito il meccanismo alternativo per la determinazione delle quote da corrispondere a titolo di elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP) presso le aziende prive di contrattazione aziendale istitutiva del premio di risultato o comunque riferibile all’ERAP stesso.

Il meccanismo previsto fa riferimento a indicatori che permettono di misurare i livelli di redditività, qualità ed efficienza raggiunti presso le imprese interessate in ciascuno degli anni solari di riferimento (2023 e 2024).
In particolare, è stata definita la misura attraverso la quale ciascuno di tali indicatori concorre alla definizione del valore dell’ERAP, fissato in 180 euro (per il parametro 130,07) dall’Accordo 18 maggio 2022 (parte economica, al punto 1 lettera d).

Al raggiungimento dell’obiettivo di redditività (consistente nell’incremento del relativo indice rispetto a quello riscontrato nell’anno solare precedente) è stato attribuito il peso dei 2/9 del totale, vale a dire di 40 euro; ai fini del raggiungimento o meno dell’obiettivo di qualità si deve fare riferimento alla percentuale di raccolta differenziata realizzata rispetto alle previsioni contrattuali, attribuendo il peso di 1/9 (20 euro) nella determinazione complessiva dell’ERAP; laddove il parametro dell’efficienza pesa per i 6/9 del totale e viene misurato in relazione al tasso medio aziendale annuo di assenteismo, secondo una forbice che attribuisce una quota variabile tra 80 e 120 euro a seconda del numero di giornate non lavorate (ad esclusione ovviamente delle causali di ferie, permessi, infortuni, malattie COVID, assemblee sindacali, scioperi nazionali, congedi maternità/paternità e permessi L. 104), nella misura di: 80 euro per giornate di assenza oltre le 18; 100 euro per giornate di assenza comprese tra 14 e 18; 120 euro per giornate di assenza inferiori a 14.

Le aziende coinvolte da tale meccanismo di determinazione alternativo sono quindi tenute, nei mesi di gennaio 2024 e gennaio 2025, a comunicare alle rappresentanze sindacali i dati relativi ai 3 indicatori e successivamente a corrispondere ai lavoratori tali importi nei mesi di marzo 2024 e marzo 2025.

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