Leasing immobiliari deducibili in base ai dati contabili
Secondo la Cassazione, ai fini IRAP non rilevano i criteri forfetari applicabili nella determinazione del reddito d’impresa
Con la sentenza n. 6492 di ieri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini IRAP, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico, ad eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, indeducibile per dato normativo.
Il principio, per quanto non innovativo (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 7183/2021), appare di un certo rilievo nell’ottica dello stanziamento dell’IRAP nel bilancio 2022 delle società di capitali.
Riepilogando i termini della questione, in ambito IRAP i canoni di leasing immobiliare incontrano due limiti alla deducibilità:
- la prima relativa alla quota interessi, comune a tutti i contratti;
- la seconda, che si aggiunge alla prima, propria solo dei contratti afferenti ai fabbricati strumentali, attinente
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