È legittimata ad agire la società «inattiva» ma non cancellata dal Registro delle imprese
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7642/2023, ha chiarito che la circostanza che una società (nel caso concreto una snc), regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, risulti “inattiva” presso il medesimo Registro non fa venir meno la sua legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il pagamento di un suo credito.
Infatti, solo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, cui consegue la sua estinzione (ex art. 2495 c.c., applicabile, quanto agli effetti estintivi, anche alle società di persone), può privarla della legittimazione ad agire o a resistere in giudizio.
Viceversa, la società che continui a essere iscritta nel Registro delle imprese, quand’anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale – ed emerga, quindi, dalla visura camerale, l’annotazione della sua “inattività” – resta comunque giuridicamente esistente, conservando la piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano (cfr. Cass. n. 17957/2021).
Peraltro, precisa la Suprema Corte, è irrilevante, ai fini in considerazione, il fatto che la società “inattiva” sia stata cancellata dall’Albo delle imprese artigiane, atteso che la relativa iscrizione rappresenta solo la condizione necessaria per conseguire le agevolazioni previste a favore di tale tipologia di impresa.