Assemblee delle quotate da ripensare
Assonime dedica l’Approfondimento n. 2/2023 alla proroga del regime emergenziale delle assemblee delle società (art. 106 del DL 18/2020 convertito), focalizzando l’attenzione sulle società quotate.
Si osserva, in generale, come – conclusa la fase dell’emergenza da COVID e in assenza di specifiche motivazioni addotte a sostegno della proroga operata dal DL 198/2022 convertito (c.d. Milleproroghe) – risulti assente un obbligo di motivare la decisione di avvalersi del regime speciale, fermo restando l’ordinario dovere del CdA di basare la propria decisione su una valutazione dei suoi costi e dei suoi benefici, che nella situazione attuale riguardano la situazione specifica della società e non quella del contesto generale (ad esempio, in termini sanitari). La natura temporanea del regime speciale, peraltro, rende opportuna l’adozione di tutte le misure che possano garantire il più efficace esercizio dei poteri sostanziali degli azionisti nel caso si adotti il regime speciale.
Con particolare riguardo alle società quotate, invece, si evidenzia come l’esperienza emergenziale degli ultimi due anni abbia visto la quasi totalità di esse optare per lo svolgimento delle assemblee tramite lo strumento del rappresentante designato in via esclusiva (circostanza che ha confermato lo scarso uso dei mezzi di telecomunicazione da parte delle società quotate anche in tempi normali).
Ciò non ha fatto altro che accentuare, in tale contesto societario, un’evoluzione in atto da tempo verso l’anticipazione della formazione della volontà dei soci a una fase preassembleare, con conseguente riduzione della centralità del dibattito in assemblea.
Circostanze che inducono a sottolineare l’opportunità di avviare una riflessione sistematica sulle caratteristiche e sulla funzione dell’assemblea nelle società quotate che si ponga alla base di una revisione dell’attuale modello normativo.